Dirigenti Scolastici e Strategia

DM 66/2023 vs DM 219/2025: Differenze, Novità e Cosa Cambia per le Scuole

Le scuole che hanno già partecipato al DM 66/2023 trovano un bando significativamente diverso con il DM 219/2025. Ecco le differenze principali e cosa cambia nella pratica.

AP
Antonio Pisante·CEO, Yellow Tech·
1

Il Quadro Generale: Due Bandi con Finalità Diverse

Il DM 66/2023 e il DM 219/2025 sono entrambi bandi PNRR per la formazione del personale scolastico, ma con finalità e portata significativamente diverse. Il DM 66/2023 era un bando ampio, da 450 milioni di euro, orientato alla competenza digitale generale: alfabetizzazione digitale, sicurezza informatica, coding, uso di strumenti di produttività. Si rivolgeva a tutto il personale scolastico senza prerequisiti specifici, con l'obiettivo di alzare il livello digitale di base dell'intero sistema.

Il DM 219/2025 è più verticale e specifico: 100 milioni di euro, tutti dedicati all'intelligenza artificiale. Non è un'estensione del DM 66, ma un intervento distinto con obiettivi propri, requisiti più stringenti e un focus tematico preciso. Una scuola che ha partecipato al DM 66 può partecipare anche al DM 219, ma non può semplicemente riproporre gli stessi percorsi con una nuova etichetta 'AI': i contenuti, le certificazioni e le modalità di rendicontazione sono diverse.

Capire le differenze tra i due bandi è importante soprattutto per le scuole che hanno già una buona esperienza con il DM 66: queste scuole hanno vantaggi procedurali significativi (conoscono le piattaforme, le procedure MePA, la rendicontazione), ma devono fare attenzione a non traslare direttamente modalità e abitudini che nel DM 219 potrebbero non essere adeguate.

2

Budget: Dimensioni, Distribuzione e Vincoli

Il DM 66/2023 ha messo a disposizione 450 milioni di euro distribuiti tra tutte le scuole italiane, con importi variabili in base alla dimensione dell'istituto e alla tipologia. Non prevedeva vincoli rigidi sulla distribuzione interna del budget: le scuole potevano destinare la totalità dei fondi alla formazione del personale (Parte A), con flessibilità nelle scelte.

Il DM 219/2025 è molto più vincolante sulla distribuzione del budget. Ogni scuola può ricevere fino a 50.000 euro, ma almeno il 50% (25.000 euro) deve essere obbligatoriamente destinato alla Parte B — acquisto di laboratori e attrezzature tecnologiche per la didattica AI. Solo il restante 50% (massimo 25.000 euro) può essere usato per la Parte A formativa.

Questo vincolo cambia radicalmente la natura del progetto: il DM 219 non è solo un bando formativo, ma un bando per la trasformazione infrastrutturale e formativa insieme. Le scuole devono pianificare acquisti significativi di hardware e software, coordinandoli con il percorso formativo in modo che le attrezzature acquistate vengano realmente usate nei corsi. Chi ha gestito il DM 66 come un progetto puramente formativo deve rivedere il proprio approccio.

3

Contenuti: Dalla Competenza Digitale all'AI Specifica

Il DM 66/2023 prevedeva un ampio ventaglio di contenuti formativi riconducibili alla competenza digitale in senso lato: uso di Office e Google Workspace, sicurezza informatica, coding con Scratch o Python, piattaforme LMS, registro elettronico. Molti percorsi si sono concentrati su competenze applicative di livello base, con variabilità significativa nella qualità tra un fornitore e l'altro.

Il DM 219/2025 richiede contenuti specificamente orientati all'AI: non è ammissibile riproporre i moduli di competenza digitale generica con l'aggiunta di qualche slide su ChatGPT. I percorsi devono trattare in modo approfondito almeno: fondamenti dell'AI generativa e dei large language model, uso di strumenti AI specifici (con laboratori pratici), integrazione dell'AI nella didattica disciplinare, aspetti normativi ed etici (AI Act, GDPR, integrità accademica), e per il modulo A10, metodologie di formazione degli adulti sull'AI.

Questo salto di specificità è anche un'opportunità: i percorsi del DM 219 dovrebbero essere più concreti e applicabili rispetto a molti percorsi del DM 66. Il rischio è che i fornitori con poca esperienza reale nell'AI cerchino di adattare i vecchi contenuti con modifiche superficiali. Verificare la specificità dei contenuti proposti è quindi ancora più importante che nel DM 66.

4

Certificazioni: Un Requisito Rafforzato

Nel DM 66/2023, le certificazioni erano un requisito ma con standard meno stringenti: in molti casi era sufficiente attestare la frequenza con un certo numero di ore, senza una verifica rigorosa delle competenze acquisite. Questo ha portato a situazioni in cui le certificazioni rilasciate erano più documenti di presenza che attestati di competenza reale.

Il DM 219/2025 rafforza significativamente il requisito delle certificazioni. Non basta attestare la frequenza: le certificazioni devono essere individuali, verificabili, e rilasciate a seguito di una verifica delle competenze. Il sistema di certificazione adottato dal fornitore deve essere documentato e deve poter dimostrare che le competenze attestate sono state effettivamente verificate.

In pratica, questo significa che i percorsi del DM 219 devono prevedere verifiche finali strutturate: test, prove pratiche, elaborati da valutare. I partecipanti che non superano la verifica non possono ricevere la certificazione, e questo deve essere chiaramente comunicato dall'inizio. I fornitori che nel DM 66 rilasciavano automaticamente attestati a tutti i frequentanti, indipendentemente dall'effettivo apprendimento, devono adattare le loro procedure.

5

Rendicontazione: Similitudini e Differenze

La piattaforma di rendicontazione è la stessa per entrambi i bandi: Scuola Futura (scuolafutura.istruzione.it). Le scuole che hanno già rendicontato il DM 66 conoscono l'interfaccia, i tipi di documenti richiesti e i processi di approvazione. Questo è un vantaggio concreto: la curva di apprendimento burocratica è già stata percorsa.

Le differenze nella rendicontazione del DM 219 riguardano principalmente tre aree. Prima: la Parte B introduce un flusso documentale aggiuntivo — bolle di consegna, verbali di collaudo, inventario delle attrezzature — che nel DM 66 non esisteva. Seconda: le certificazioni devono essere più dettagliate e includere riferimento al sistema di verifica adottato. Terza: la presenza di requisiti minimi quantitativi (50 certificazioni) richiede un monitoraggio più attento degli abbandoni nel corso del progetto, per intervenire tempestivamente se il numero rischia di non essere raggiunto.

Una differenza importante riguarda anche i controlli: dopo le esperienze del DM 66, gli uffici scolastici regionali hanno affinato le procedure di verifica. Le scuole che hanno avuto rendicontazioni problematiche nel DM 66 devono aspettarsi un'attenzione maggiore nel DM 219 e investire più risorse nella gestione documentale.

6

Personale Coinvolto: Cambiamenti nel Target Formativo

Nel DM 66/2023, il target formativo era ampio e relativamente indifferenziato: formare il più possibile il personale su competenze digitali di base, senza forti vincoli sulla composizione del gruppo. Molte scuole hanno privilegiato la formazione dei docenti, con meno attenzione al personale ATA.

Il DM 219/2025 esplicita requisiti più precisi. Il modulo A10 di formazione dei formatori interni è obbligatorio e specifico: non è un modulo generico per i 'più bravi', ma un percorso dedicato a figure che assumeranno un ruolo strutturale nella diffusione delle competenze AI nell'istituto. Questo richiede una selezione più attenta dei destinatari, non una semplice auto-selezione basata sull'interesse.

La formazione del personale ATA è esplicitamente valorizzata nel DM 219, con percorsi dedicati alle specificità del ruolo: automazione dei processi amministrativi, gestione documentale con AI, comunicazione assistita. Nel DM 66, la formazione ATA era spesso trattata come secondaria rispetto a quella dei docenti. Nel DM 219, investire sulla formazione ATA ha senso sia per raggiungere il requisito delle 50 certificazioni che per ottenere benefici operativi concreti nell'amministrazione scolastica.

7

Cosa Fare se Si Ha Già Fatto il DM 66: Capitalizzare l'Esperienza

Le scuole che hanno completato con successo il DM 66/2023 partono con diversi vantaggi per il DM 219/2025. Conoscono le procedure MePA e i tempi tecnici (sanno che bisogna partire almeno 4 settimane prima della scadenza). Hanno già un referente interno per i progetti PNRR. Conoscono la piattaforma Scuola Futura e le tipologie di documentazione richieste. Il personale ha già una base di competenze digitali su cui costruire percorsi AI di livello superiore.

Al tempo stesso, l'esperienza del DM 66 può generare aspettative errate sul DM 219. Chi ha gestito il DM 66 come un progetto sostanzialmente burocratico — 'fare le ore, raccogliere le firme, rendicontare' — deve cambiare prospettiva: il DM 219, con il vincolo della Parte B e il requisito delle certificazioni reali, richiede un coinvolgimento più sostanziale nella qualità del percorso.

ScuolaTech ha supportato oltre 450 scuole nel DM 66/2023 e ha progettato i percorsi del DM 219/2025 tenendo conto delle competenze già acquisite in quel contesto. I percorsi sono modulari: le scuole che hanno già un buon livello di competenza digitale possono partire da un livello intermedio, ottimizzando il budget verso i contenuti AI più avanzati. Per valutare il percorso più adatto al proprio istituto: info@scuolatech.com o +39 345 5968 376.

?

Domande frequenti

Una scuola che ha partecipato al DM 66/2023 può partecipare anche al DM 219/2025?

Sì, i due bandi sono indipendenti e non si escludono. Anzi, le scuole che hanno già esperienza con il DM 66 partono avvantaggiate: conoscono le procedure MePA, la piattaforma Scuola Futura e la gestione documentale PNRR. L'unico vincolo è che la rendicontazione del DM 66 deve essere chiusa (o almeno non avere pendenze formali) per non creare interferenze con il nuovo progetto.

I corsi già fatti con il DM 66/2023 contano per il DM 219/2025?

No, i percorsi formativi devono essere nuovi e specificamente orientati all'AI. Non è possibile riportare nella rendicontazione del DM 219 le ore già conteggiate nel DM 66, né presentare gli stessi contenuti con una nuova etichetta. Le competenze pregresse possono però influenzare il livello di partenza dei percorsi, permettendo alle scuole di scegliere moduli di livello intermedio-avanzato invece di ricominciare dalle basi.

Qual è la differenza principale nelle certificazioni tra DM 66 e DM 219?

Nel DM 66, in molti casi era sufficiente attestare la frequenza. Nel DM 219, le certificazioni devono essere rilasciate a seguito di una verifica delle competenze: test, prove pratiche, elaborati. I partecipanti che non superano la verifica non ricevono la certificazione. Il sistema di verifica deve essere documentato e il fornitore deve poter dimostrare che le competenze attestate sono state effettivamente misurate.

Il vincolo del 50% sulla Parte B (laboratori) esisteva anche nel DM 66/2023?

No, il vincolo di destinare almeno il 50% del budget alla Parte B (laboratori e attrezzature) è una novità del DM 219/2025. Nel DM 66, le scuole potevano destinare la totalità dei fondi alla formazione del personale, senza vincoli sulla componente infrastrutturale. Questo cambia radicalmente la pianificazione del DM 219, che non è un bando puramente formativo ma richiede un investimento significativo in hardware, software e connettività.

Cosa è cambiato nella rendicontazione dal DM 66 al DM 219?

La piattaforma è la stessa (Scuola Futura) e i processi di base sono simili, ma il DM 219 introduce elementi aggiuntivi: documentazione della Parte B (bolle di consegna, verbali di collaudo, inventario attrezzature), certificazioni più dettagliate con riferimento al sistema di verifica adottato, e monitoraggio più attento del raggiungimento del requisito minimo di 50 certificazioni. I controlli degli USR sono anche più rigorosi rispetto al DM 66.

Vuoi portare la formazione AI nella tua scuola?

ScuolaTech ti aiuta a scegliere i corsi, preparare la candidatura su FUTURA e gestire la rendicontazione.

Richiedi informazioni