Cosa Chiede il Bando DM 219 in Tema di Certificazioni
Il DM 219/2025 introduce un requisito preciso sulla certificazione delle competenze acquisite dal personale scolastico: non basta la frequenza dei corsi, serve una certificazione individuale che attesti il superamento di una verifica di competenze. Questo rappresenta un cambio di passo rispetto al DM 66/2023, dove in molti casi era sufficiente un attestato di partecipazione.
Il bando stabilisce che ogni scuola deve certificare almeno 50 unità di personale al termine del percorso formativo. Le certificazioni devono essere individuali, nominative, verificabili e riferite specificamente a competenze in intelligenza artificiale. Il modulo A10 (formazione dei formatori) prevede requisiti certificativi specifici aggiuntivi.
Questo requisito ha implicazioni operative importanti: il fornitore di formazione deve essere in grado non solo di erogare i corsi, ma anche di predisporre e somministrare verifiche finali delle competenze e di rilasciare certificazioni conformi ai requisiti del bando. Le scuole devono verificare questa capacità prima di firmare il contratto, perché certificazioni non conformi possono compromettere l'intera rendicontazione.
Differenza tra Attestato di Partecipazione e Certificazione
È importante distinguere tra attestato di partecipazione e certificazione di competenze, perché il DM 219 richiede specificamente la seconda.
L'attestato di partecipazione è un documento che certifica la presenza di una persona a un evento formativo. Indica nome, cognome, titolo del corso, date e ore di frequenza. Dimostra che la persona era presente, ma non dice nulla sulle competenze effettivamente acquisite. Per il DM 66/2023 questo documento era spesso sufficiente.
La certificazione di competenze è un documento più strutturato che attesta il superamento di una verifica — un test, una prova pratica, un elaborato — e dichiara che la persona ha acquisito specifiche competenze. Deve contenere: dati anagrafici del certificato, descrizione delle competenze certificate, metodologia di verifica utilizzata, data di rilascio, dati identificativi dell'ente certificatore e, idealmente, un codice univoco per la verifica.
Nel contesto del DM 219/2025, la certificazione deve essere riferita specificamente a competenze AI e deve essere rilasciata da un soggetto qualificato. Non è accettabile, ad esempio, un generico attestato di 'competenza digitale' che non menzioni esplicitamente l'intelligenza artificiale tra le aree certificate.
Requisiti delle Certificazioni PNRR
Il quadro normativo di riferimento per le certificazioni nel contesto PNRR è il D.Lgs. 13/2013, che disciplina il sistema nazionale di certificazione delle competenze. Questo decreto stabilisce che le certificazioni devono essere rilasciate da enti accreditati o da soggetti qualificati riconosciuti, secondo procedure trasparenti e documentabili.
Nel contesto specifico del DM 219/2025, le certificazioni accettate sono quelle rilasciate da enti accreditati dal sistema nazionale di certificazione delle competenze, da soggetti qualificati e riconosciuti nel settore della formazione AI, oppure da vendor tecnologici con programmi di certificazione strutturati (ad esempio certificazioni Microsoft, Google o simili, purché specifiche sull'AI).
I requisiti minimi che ogni certificazione deve soddisfare sono: essere individuale e nominativa, attestare il superamento di una verifica (non la sola frequenza), indicare chiaramente le competenze certificate e la metodologia di verifica, essere rilasciata da un soggetto identificabile e qualificato, contenere dati sufficienti per la verificabilità (data, codice, firma del responsabile).
Le scuole devono prestare attenzione a questo punto nella fase di selezione del fornitore: richiedere un fac-simile della certificazione prima della firma del contratto è una buona pratica per verificarne la conformità ai requisiti.
Come Gestire il Rilascio delle Certificazioni
La gestione operativa del rilascio delle certificazioni è un processo che coinvolge sia il fornitore di formazione sia la scuola. Il fornitore è responsabile della predisposizione delle verifiche finali, della loro somministrazione e del rilascio dei certificati. La scuola è responsabile della raccolta, dell'archiviazione e del caricamento sulla piattaforma Scuola Futura.
Il processo tipico prevede: al termine del percorso formativo, il fornitore somministra una verifica finale (test, prova pratica o elaborato progettuale); i partecipanti che superano la verifica ricevono il certificato individuale; il fornitore trasmette alla scuola l'elenco dei certificati rilasciati con i relativi dati identificativi.
È importante pianificare questo passaggio con anticipo: le verifiche finali richiedono tempo per la preparazione e la somministrazione, e alcuni partecipanti potrebbero necessitare di una sessione di recupero. Prevedere una finestra temporale di almeno due settimane tra l'ultima sessione formativa e la scadenza di rendicontazione permette di gestire queste eventualità senza pressione.
Il requisito delle 50 certificazioni minime rende consigliabile pianificare i percorsi per un numero di partecipanti superiore (60-70), in modo da assorbire eventuali abbandoni o mancati superamenti della verifica finale.
Documentazione per la Rendicontazione
Le certificazioni sono una componente centrale della documentazione di rendicontazione sulla piattaforma Scuola Futura. Ogni certificato individuale deve essere caricato come allegato al progetto, insieme ai registri presenze e alla restante documentazione della Parte A.
La documentazione relativa alle certificazioni deve includere: i certificati individuali di tutti i partecipanti che hanno superato la verifica, un elenco riepilogativo con nome, cognome, codice fiscale, percorso frequentato e codice del certificato, la documentazione relativa alla metodologia di verifica adottata (traccia del test, criteri di valutazione), e le eventuali certificazioni specifiche del modulo A10.
È buona pratica organizzare la documentazione in modo strutturato fin dall'inizio del progetto: creare una cartella dedicata dove archiviare progressivamente i certificati man mano che vengono rilasciati, verificare la completezza dei dati su ogni documento, e tenere un foglio di calcolo aggiornato con lo stato di ogni partecipante (iscritto, frequentante, certificato).
Questa organizzazione preventiva riduce il carico di lavoro nella fase finale di rendicontazione e permette di individuare tempestivamente eventuali problemi — ad esempio un partecipante che ha frequentato ma non ha sostenuto la verifica finale.
Il Supporto di ScuolaTech sulle Certificazioni
ScuolaTech rilascia certificati individuali al termine di ogni percorso formativo. Le certificazioni attestano il superamento della verifica finale e contengono i dati richiesti per la rendicontazione PNRR: dati del partecipante, competenze certificate, metodologia di verifica, data di rilascio e codice univoco.
Il processo di certificazione è integrato nel percorso formativo: le verifiche finali sono progettate come parte integrante dell'esperienza di apprendimento, non come un adempimento burocratico aggiuntivo. I partecipanti che non superano la verifica al primo tentativo hanno la possibilità di ripetere la prova, in modo da massimizzare il numero di certificazioni valide e supportare la scuola nel raggiungimento del requisito delle 50 unità certificate.
ScuolaTech fornisce inoltre alla scuola la documentazione di supporto necessaria per la rendicontazione: elenchi riepilogativi dei certificati rilasciati, registri presenze nominativi conformi ai requisiti della piattaforma Scuola Futura, e descrizione della metodologia di verifica adottata.
Per informazioni sui percorsi e sulle certificazioni: info@scuolatech.com o +39 345 5968 376.